PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di voti è eletto il candidato la cui candidatura è stata presentata per prima»;

          b) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

Art. 2.

      1. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «al termine del primo o del secondo turno» sono soppresse;

          b) al comma 7, le parole: «al primo turno» sono soppresse;

          c) al comma 8, primo periodo, le parole: «nel turno di elezione del sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elezione del sindaco»;

          d) al comma 9, le parole: «nel primo turno» sono soppresse;

          e) al comma 10, al primo periodo, le parole da: «Qualora un candidato» fino a: «a lui collegate» sono sostituite dalle seguenti: «Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto alla carica di sindaco»; il secondo periodo è soppresso.